Art. 767. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Facolta' del coerede di dare il supplemento.
Dispositivo
Art. 767.
(Facolta' del coerede di dare il supplemento).
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione