Art. n°
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Art. 775. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.

Dispositivo

Art. 775.

(Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere).


La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.


L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.



Ratio Legis


Spiegazione