Art. 813. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Distinzione dei diritti.
Dispositivo
Art. 813.
(Distinzione dei diritti).
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione