Art. n°
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Art. 834. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione per pubblico interesse.

Dispositivo

Art. 834.

(Espropriazione per pubblico interesse).


Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.


Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.



Ratio Legis


Spiegazione