Art. n°
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Art. 852. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Terreni esclusi dai trasferimenti.

Dispositivo

Art. 852.

(Terreni esclusi dai trasferimenti).


Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:


1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;


2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi;


3) le aree fabbricabili;


4) gli orti, i giardini, i parchi;


5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;


6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;


7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita' di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita'.



Ratio Legis


Spiegazione