Art. 865. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Dispositivo
Art. 865.
(Espropriazione per inosservanza degli obblighi).
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, puo' farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
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Codice Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
