Art. 870. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comparti.
Dispositivo
Art. 870.
(Comparti).
Quando e' prevista la formazione di comparti, costituenti unita' fabbricabili con speciali modalita' di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo' procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
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Codice Civile 2018
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
