Art. 919. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scioglimento del consorzio.
Dispositivo
Art. 919.
(Scioglimento del consorzio).
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
