Art. 943. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Laghi e stagni.
Dispositivo
Art. 943.
(Laghi e stagni).
Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione
