Art. 1036. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attraversamento di fiumi o di strade.
Dispositivo
Art. 1036.
(Attraversamento di fiumi o di strade).
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
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