Art. 1070. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Abbandono del fondo servente.
Dispositivo
Art. 1070.
(Abbandono del fondo servente).
Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione