Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1172. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Denunzia di danno temuto.

Dispositivo

Art. 1172.

(Denunzia di danno temuto).


Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.


L'autorita' giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.



Ratio Legis


Spiegazione