Art. 1203. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Surrogazione legale.
Dispositivo
Art. 1203.
(Surrogazione legale).
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
