Art. n°
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Art. 1230. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Novazione oggettiva.

Dispositivo

Art. 1230.

(Novazione oggettiva).


L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.


La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.



Ratio Legis


Spiegazione