Art. 1314. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni divisibili.
Dispositivo
Art. 1314.
(Obbligazioni divisibili).
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione