Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1314. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni divisibili.

Dispositivo

Art. 1314.

(Obbligazioni divisibili).


Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.



Ratio Legis


Spiegazione