Art. 1358. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Dispositivo
Art. 1358.
(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).
Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione