Art. 1377. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Trasferimento di una massa di cose.
Dispositivo
Art. 1377.
(Trasferimento di una massa di cose).
Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
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Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione