Art. n°
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Art. 1415. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della simulazione rispetto ai terzi.

Dispositivo

Art. 1415.

(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).


La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.


I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.



Ratio Legis


Spiegazione