Art. 1415. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti della simulazione rispetto ai terzi.
Dispositivo
Art. 1415.
(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).
La simulazione non puo' essere opposta ne' dalle parti contraenti, ne' dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione