Art. 1473. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Determinazione del prezzo affidata a un terzo.
Dispositivo
Art. 1473.
(Determinazione del prezzo affidata a un terzo).
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione