Art. n°
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Art. 1535. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Proroga dei contratti a termine.

Dispositivo

Art. 1535.

(Proroga dei contratti a termine).


Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.



Ratio Legis


Spiegazione