Art. 1538. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita a corpo.
Dispositivo
Art. 1538.
(Vendita a corpo).
Nei casi in cui il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione