Art. 1620. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Incremento della produttivita' della cosa.
Dispositivo
Art. 1620.
(Incremento della produttivita' della cosa).
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Articoli correlati nel
Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione