Art. n°
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Art. 1647. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione.

Dispositivo

Art. 1647.

(Nozione).


Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.



Ratio Legis


Spiegazione