Art. 1647. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 1647.
(Nozione).
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione