Art. 1713. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligo di rendiconto.
Dispositivo
Art. 1713.
(Obbligo di rendiconto).
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione