Art. n°
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Art. 1713. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligo di rendiconto.

Dispositivo

Art. 1713.

(Obbligo di rendiconto).


Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.


La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.



Ratio Legis


Spiegazione