Art. 1719. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Dispositivo
Art. 1719.
(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
