Art. 1728. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Morte o incapacita' del mandante o del mandatario.
Dispositivo
Art. 1728.
(Morte o incapacita' del mandante o del mandatario).
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita' del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
