Art. 1739. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi dello spedizioniere.
Dispositivo
Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere).
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione