Art. 1764. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sanzioni.
Dispositivo
Art. 1764.
(Sanzioni).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
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Ratio Legis
Spiegazione