Art. n°
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Art. 1764. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sanzioni.

Dispositivo

Art. 1764.

(Sanzioni).


Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.


Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.


Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.



Ratio Legis


Spiegazione