Art. 1775. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Restituzione dei frutti.
Dispositivo
Art. 1775.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
