Art. n°
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Art. 1785-bis Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' per colpa dell'albergatore.

Dispositivo

Art. 1785-bis

(( (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). ))


((L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))



Ratio Legis


Spiegazione