Art. 1785-bis Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per colpa dell'albergatore.
Dispositivo
Art. 1785-bis
(( (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). ))
((L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.))
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
