Art. n°
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Art. 1787. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' dei magazzini generali.

Dispositivo

Art. 1787.

(Responsabilita' dei magazzini generali).


I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.



Ratio Legis


Spiegazione