Art. 1805. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Perimento della cosa.
Dispositivo
Art. 1805.
(Perimento della cosa).
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
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Ratio Legis
Spiegazione