Art. 1816. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Dispositivo
Art. 1816.
(Termine per la restituzione fissato dalle parti).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
