Art. 1834. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Depositi di danaro.
Dispositivo
Art. 1834.
(Depositi di danaro).
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione