Art. 1931. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compensazione dei crediti e debiti.
Dispositivo
Art. 1931.
(Compensazione dei crediti e debiti).
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione