Art. n°
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Art. 1966. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti.

Dispositivo

Art. 1966.

(Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti).


Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.


La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.



Ratio Legis


Spiegazione