Art. 2026. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pegno.
Dispositivo
Art. 2026.
(Pegno).
La costituzione in pegno di un titolo nominativo puo' farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non puo' trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
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Codice Civile 2018
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione