Art. n°
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Art. 2036. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Indebito soggettivo.

Dispositivo

Art. 2036.

(Indebito soggettivo).


Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.


Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.


Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.



Ratio Legis


Spiegazione