Art. 2036. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Indebito soggettivo.
Dispositivo
Art. 2036.
(Indebito soggettivo).
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
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Codice Civile 2018
Ratio Legis
Spiegazione