Art. n°
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Art. 2041. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Azione generale di arricchimento.

Dispositivo

Art. 2041.

(Azione generale di arricchimento).


Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona e' tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.


Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta e' tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.



Ratio Legis


Spiegazione