Art. 2056. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valutazione dei danni.
Dispositivo
Art. 2056.
(Valutazione dei danni).
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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Ratio Legis
Spiegazione