Art. 2181. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prelevamento e divisione al termine del contratto.
Dispositivo
Art. 2181.
(Prelevamento e divisione al termine del contratto).
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione