Art. n°
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Art. 2194. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.

Dispositivo

Art. 2194.

(Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione).


Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.



Ratio Legis


Spiegazione