Art. 2211. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
Dispositivo
Art. 2211.
(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione