Art. n°
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Art. 2211. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.

Dispositivo

Art. 2211.

(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).


I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.



Ratio Legis


Spiegazione