Art. 2228. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.
Dispositivo
Art. 2228.
(Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione