Art. 2248. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Comunione a scopo di godimento.
Dispositivo
Art. 2248.
(Comunione a scopo di godimento).
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione
