Art. 2298. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza della societa'.
Dispositivo
Art. 2298.
(Rappresentanza della societa').
L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 24 novembre 2000, n. 340)).
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione