Art. n°
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Art. 2324. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

Dispositivo

Art. 2324.

(Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione).


Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa' possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.



Ratio Legis


Spiegazione