Art. 2324. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.
Dispositivo
Art. 2324.
(Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione).
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa' possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione