Art. 2329. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condizioni per la costituzione.
Dispositivo
Art. 2329.
(Condizioni per la costituzione).
Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione