Art. n°
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Art. 2329. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizioni per la costituzione.

Dispositivo

Art. 2329.

(Condizioni per la costituzione).


Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:


1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;


2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;


3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.



Ratio Legis


Spiegazione