Art. 2336. Cod.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo.
Dispositivo
Art. 2336.
(( (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). ))
((Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione