Art. n°
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Art. 2401. Cod.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sostituzione.

Dispositivo

Art. 2401.

(( (Sostituzione).))


((In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco,


subentrano i supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono


insieme con quelli in carica.


In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta


fino alla prossima assemblea dal sindaco piu' anziano.


Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,


deve essere convocata l'assemblea perche' provveda all'integrazione


del collegio medesimo.))


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AGGIORNAMENTO (84)


Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma


1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere


dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11,


comma 1."



Ratio Legis


Spiegazione